2015
Interessi bancari anatocistici – nullità – termine per proporre l’azione
Federico Pellegrini / 0 Commenti /Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 08/07/2015, afferma il principio per cui il termine prescrizionale di dieci anni per ottenere la restituzione degli interessi anatocistici previsti da una clausola nulla, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente. Gli interessi anatocistici sono interessi prodotti dagli interessi scaduti e le clausole che li prevedevano prima del 22/04/2000 sono nulle. Le clausole che li prevedono dal 22/04/2000 al 31/12/2013 sono valide se rispettano determinate condizioni di reciprocità, mentre dal 01/01/2014, secondo un orientamento giurisprudenziale, esse sono nuovamente affette da nullità. Dalla nullità della clausola deriva il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi anatocistici pagati alla Banca.
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