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Art. 168 bis Codice Penale: Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

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L’art. 3 – comma 11 – della Legge n. 67/2014 ha introdotto l’istituto della messa alla prova.

Il principale vantaggio dell’istituto in esame è quello, in caso di esito favorevole della messa alla prova, di estinguere il reato contestato, annullando in siffatta maniera gli esiti pregiudizievoli della condotta illecita posta in essere.

L’imputato può richiedere la sospensione del processo penale con messa alla prova nei procedimenti afferenti i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni – solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – nonché per tutti i delitti previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. Tale sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa per più di una volta e non trova applicazione nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104 e 105 del Codice Penale.

La richiesta deve essere formalizzata entro determinati termini processuali.

All’istanza deve essere allegata un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che dovrà prevedere: modalità di coinvolgimento dell’imputato, del nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti possibili e necessario; le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli impegni assunti dall’imputato per attenuare le conseguenze del reato; le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento predisposto e ritiene che l’imputato si asterrà da commettere ulteriori reati.

Nell’ordinanza di sospensione il Giudice stabilisce i termini entro i quali le prescrizioni e le attività riparatorie o risarcitorie previste devono essere adempiute. Decorso il periodo di sospensione, il Giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo; in caso di esito negativo il Giudice dispone che il processo riprenda il suo corso.

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