I professionisti della Siess&Pellegrini S.T.P. sono iscritti alle liste dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito civile che penale.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale sia nell’ambito di un giudizio civile sia nell’ambito del diritto penale, nonchè nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nel processo amministrativo, contabile e tributario.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
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la richiesta di ammissione al patrocinio
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le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
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l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
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l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
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se trattasi di causa già pendente
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la data della prossima udienza
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generalità e residenza della controparte
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ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
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prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).